Albo professionale
L’azienda per cui lavoro mi ha preannunciato un trasferimento all’estero. È possibile una cancellazione temporanea dall’albo?
È possibile cancellarsi dall’albo, successivamente dovrà ripresentare domanda di reiscrizione prevedendo un nuovo pagamento della tassa governativa.
Devo comunicare all’Ordine, eventuali modifiche come indirizzo di residenza, occupazione e altre informazioni indicate al momento di iscrizione?
Come posso accedere ad eventi formativi organizzati dall’Ordine?
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia ha attivato un nuovo portale per la gestione dell’Albo e per le iscrizioni agli eventi formativi. Il sito ufficiale è … sezione ACCESSO UNICO
Oltre al nuovo portale per la formazione è possibile richiedere le modifiche dei dati inviando una mail a segreteria.imperia@ordingegneri.it
Come iscritto all’albo, posso aggiungere il logo dell’Ordine sulla carta intestata, bigliettino da visita o altri documenti?
Il logo dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Imperia è il simbolo identificativo della nostra Istituzione, utilizzato in tutti i documenti interni e in quelli destinati all’esterno. È prassi consolidata che il nostro Ordine conceda l’uso del logo grafico ai propri iscritti o a enti, associazioni, società, aziende esterne, in particolare regime di autorizzazione, per l’inserimento dello stesso nel materiale di comunicazione (locandine, programmi, brochure informative e simili sia cartacei, sia per la pubblicazione on-line) solo per gli eventi o le attività per i quali sia stato accordato un patrocinio gratuito. Il logo può essere richiesto dietro apposito documento e sarà il Consiglio dell’Ordine a concederne l’utilizzo. E’ fatto divieto l’uso del logo da parte dei singoli iscritti, o da enti e società esterne, per attività diverse da quelle esplicitamente autorizzate.
La data di iscrizione all’Ordine è quella del giorno in cui ho presentato domanda?
No, l’iscrizione all’albo decorre dalla data della delibera del Consiglio, che avverrà nella prima riunione di Consiglio utile dopo la presentazione della domanda.
Per iscrivermi all’albo devo presentare il diploma o certificato di superamento dell’Esame di Stato rilasciato dall’Università?
No, è sufficiente l’autocertificazione presente nella domanda di iscrizione.
Devo iscrivermi all’albo ma sono fuori sede per lavoro. Posso inviare i documenti via fax o per posta elettronica?
Non è possibile, per l’iscrizione dobbiamo ricevere la domanda e gli allegati in originale. Potrebbe spedirli con una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Lavoro a Imperia e provincia da qualche mese, ma preferisco tenere la residenza in un’altra provincia: è possibile iscriversi all’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia?
Sì, è possibile iscriversi all’albo della provincia in cui si ha il domicilio professionale. Ciò è previsto dalla legge 526/1999, all’art. 16: “per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.
Ho cambiato la mia residenza perché mi sono trasferito in un’altra provincia e la mia sede lavorativa risulta nella medesima provincia, devo cambiare l’Ordine di iscrizione?
Sì, per legge (DPR 328/2001) deve iscriversi all’Ordine Territoriale nella provincia di residenza o in cui ha il domicilio professionale.
Dove posso reperire il modulo per l’iscrizione all’albo?
La modulistica la può trovare nella pagina del sito nella sezione “segreteria” sottosezione “modulistica”
Competenze professionali
Cinque anni di iscrizione all’albo sono sufficienti per redigere delle perizie giurate per privati?
Per la prestazione indicata non esiste un obbligo di iscrizione a un elenco o registro, né obblighi di anzianità minima. Il professionista potrà coscientemente operare nei campi di propria competenza, ferme restando tutte le responsabilità civili e penali che derivano dal lavoro svolto, compreso l’obbligo di dotarsi di una adeguata polizza professionale.
Come Ingegnere Iunior posso firmare un progetto per …. ?
Per le risposte a questo ricorrente quesito si può fare riferimento alla pubblicazione Le competenze professionali degli ingegneri iuniores del Centro Studi del CNI, aggiornata a luglio 2008. Ne riproduciamo qui alcune parti:
Nello svolgimento di queste attività di propria competenza, per tutti i settori, l’ingegnere iunior deve fare necessariamente riferimento all’uso di “metodologie standardizzate”. In questo modo si stabilisce (al di fuori di quanto previsto dalla legge per l’individuazione puntuale delle relative attribuzioni) il confine fra l’ambito di competenza dell’ingegnere e quello dell’ingegnere iunior: il primo è autorizzato dalla legge – a prescindere dal tipo di attività posta in essere, ad impiegare metodologie innovative, presupponendo in capo al professionista una preparazione adeguata a tal fine. Il secondo, invece, nelle attività che gli competono, può solo ricorrere all’utilizzo di metodologie standardizzate, ossia già applicate in un elevato numero di casi precedenti e, pertanto, di uso corrente.
Per metodologia (o procedura) standardizzata deve intendersi l’applicazione di un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) comunemente usate per l’espletamento di attivita analoghe a quelle trattate dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della sua prestazione. Detto criterio deriva dalla giusta considerazione che il discostarsi dalla prassi consolidata (standardizzata) per percorrere vie alternative presuppone il possesso di conoscenze di cui solo il laureato specialistico (e quindi l’ingegnere) è ritenuto titolare, in virtù del proprio curriculum di studi.
In proposito, va ricordato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme che regolano l’esercizio delle attività professionali e relativi i limiti sono dettate “…non tanto a tutela dei titoli accademici degli appartenenti ai diversi Ordini, ma essenzialmente per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano affidati a chi abbia adeguata preparazione, e ciò a salvaguardia per l’incolumità delle persone e dell’economia pubblica”.
È ovvio che nell’utilizzo delle metodologie standardizzate, la competenza dell’ingegnere iunior è di ordine concorrente e non esclusiva rispetto a quella dell’ingegnere: quest’ultimo, infatti, ha sicuramente competenza anche per le attività da svolgere con metodologia standardizzata, mentre, come si e visto, l’ingegnere iunior non può esercitare attività che richiedano l’uso di metodologie innovative.
Oltre a tale criterio generale, la competenza propria dell’ingegnere iunior incontra ulteriori limitazioni, che variano a seconda del settore di intervento e, pertanto, devono essere distintamente esaminate.
Deontologia professionale
Devo sostituire un collega ingegnere in un incarico professionale, come devo comportarmi?
In questo caso, il codice deontologico approvato nel 2014 dal Consiglio dell’Ordine Ingegneri della provincia di Imperia, indica che:
13.5 L’Ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell’Ordine.
13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l’Ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.
13.7 L’Ingegnere sostituto deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell’incarico.
Previdenza
Un neolaureato che si iscrive a InarCassa negli ultimi mesi dell’anno deve versare comunque la cifra relativa ad un anno intero, pari a circa 700 euro?
No, perché la quota dovuta ad InarCassa è calcolata in dodicesimi. Se mi iscrivo – per esempio – a settembre, dovrò versare solo 4/12 della cifra corrispondente ad un anno.
Che cosa succede se un iscritto a InarCassa diventa dipendente pubblico e chiede la cancellazione?
Non dovrà più versare i contributi previdenziali a InarCassa e i contributi versati fino a quel momento potranno essere “ricongiunti” nel nuovo ente previdenziale (INPS, ad esempio). Dato che ora vige il sistema contributivo, a meno che la ricongiunzione non serva per maturare una necessaria maggiore anzianità, è conveniente lasciare le somme in Inarcassa chiedendo poi il trattamento pensionistico trenta giorni prima del compimento di 70 anni e 3 mesi (o l’età che sarà in vigore all’epoca per la finestra di uscita da Inarcassa).
Svolgo la libera professione ma sono anche dipendente a tempo indeterminato, con orario di lavoro inferiore al 50%. A quale ente previdenziale devo iscrivermi?
In questo caso è necessario essere iscritti solo alla Gestione separata INPS. Un dipendente, infatti, ha un contratto che gli garantisce la copertura previdenziale, mentre nell’esercizio della libera professione ha la partita IVA e gode di un’aliquota agevolata. I contributi versati non andranno direttamente all’INPS, ma alla Gestione separata, e sarà questo ente ad erogare la pensione.
Quali sono i requisiti per usufruire del regime agevolato dei minimi contributivi di InarCassa?
Occorre avere meno di 35 anni di età al momento dell’iscrizione alla Cassa; il regime agevolato è valido per 5 anni sempre a condizione che l’età sia inferiore ai 35 anni, viceversa al compimento del 35° anno quello sarà l’ultimo anno agevolato
Se un ingegnere dipendente passa alla libera professione, che cosa succede?
Dal momento in cui viene in possesso dei tre requisiti (iscrizione all’Ordine, partita IVA, assenza di altro ente previdenziale) deve iscriversi all’InarCassa.
In ogni caso, è sempre possibile la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ricongiunzione che potrà essere onerosa o gratuita a seconda del sistema di ricongiunzione prescelto.
Quali sono le condizioni che rendono obbligatoria l’iscrizione ad Inarcassa?
Deve iscriversi all’istituto di previdenza un ingegnere iscritto all’Ordine professionale che ha la partita IVA e non ha una posizione previdenziale obbligatoria aperta con altri istituti (INPS o altro).