TECNICI IN ACUSTICA – Proroga aggiornamento da 5 a 8 anni
A seguito dell’emanazione del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, venne istituito l’Elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome.
In capo a tali Tecnici è stato posto un obbligo di aggiornamento professionale che imponeva loro di partecipare “nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni” (cfr. All. 1 art. 2 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42). In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale “la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.
Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco” (cfr. All. 1, art. 4, D.Lgs. 42, 17 febbraio 2017).
Nell’approssimarsi della scadenza del primo quinquennio dalla data di pubblicazione dell’Elenco, il Consiglio nazionale, anche su sollecitazione di alcuni Ordini territoriali, ha rappresentato in diverse sedi il rischio per molti Tecnici di incorrere in un provvedimento di sospensione e probabilmente d cancellazione, in quanto impossibilitati a rispettare gli obblighi di aggiornamento sopra citati.
Il quinquennio 2018 – 2023 è stato infatti segnato dall’emergenza pandemica da Covid-19 che ha rarefatto, se non azzerato, per un lungo periodo di tempo l’offerta di aggiornamento professionale nel settore, rendendo oltremodo difficoltoso, se non impossibile, per molti Tecnici non soltanto raggiungere il tetto delle 30 ore di aggiornamento, quanto soprattutto poterlo perfezionare distribuendolo almeno su un triennio, così come richiesto dall’articolo 2, All.1, del D.lgs. 42/2017.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/2668/2024 del 04/03/2024 2
Per scongiurare la sospensione, se non la probabile cancellazione, dall’Elenco di un gran numero di Tecnici di comprovata esperienza, il Consiglio nazionale, anche con il supporto di alcuni Ordini territoriali (tra i quali, in particolare, quelli di Latina, Frosinone, Roma, Rieti, Viterbo e Vercelli) si è attivato per ottenere una estensione – o al limite, una proroga – dei termini di scadenza per l’assolvimento dell’obbligo dell’aggiornamento professionale disposti dall’articolo 2, All.1, del D.Lgs. 42/2017.
Tale intento è stato raggiunto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 49 dello scorso 28 febbraio, della Legge 23 febbraio 2024 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215 (recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd “milleproroghe”): all’art. 12 di tale DL è stato infatti aggiunto il comma 6-octies che dispone “All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”.
All’esito di tale modifica, l’arco temporale a disposizione dei Tecnici competenti in acustica per completare l’aggiornamento professionale di cui all’Allegato 1 punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, passa pertanto da 5 a 8 anni, scongiurando il rischio per molti di essi di essere sospesi/cancellati dall’Elenco.