Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2024 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse:
- LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Per opportuna informazione, si comunica che il Senato della Repubblica col voto di fiducia del 13 febbraio u.s. ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 che, attualmente, è all’esame della Camera dei Deputati.
Il predetto provvedimento contiene disposizioni di interesse per l’attività di prevenzione incendi; nello specifico:
a) Art. 2, comma 6-bis: proroga al 31 dicembre 2026 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi per le strutture turistico – ricettive, previa presentazione di SCIA parziale, entro il 31 dicembre 2025 (modifiche alla lettera i) del comma 1122 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017); Proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini fissato modifiche all’art. 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e s.m.i.;
b) Articolo 5, comma 4-ter e comma 4-quater: proroga al 31 dicembre 2027 dei termini per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi per attività scolastiche, asili nido e università, individuati all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; definizione di un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca per l’individuazione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive per attività scolastiche e università