Gentili Ingegneri,
Vi scriviamo per informarvi di una novità normativa rilevante per la vostra attività professionale.
La Regione Liguria ha emesso il Decreto Dirigenziale n. 6422 del 5 settembre 2025
, che approva le “Linee guida per la certificazione energetica nella Regione Liguria”. Queste linee guida sostituiscono e integrano la precedente circolare prot. n. 2025-0205390 del 16 aprile 2025 e sono state trasmesse all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia in data 9 settembre 2025.
Il documento fornisce chiarimenti cruciali riguardo all’emissione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), in particolare in relazione all’obbligo di censimento degli impianti termici nel Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL) e alla validità dell’APE.
Punti salienti delle nuove linee guida:
- Validità dell’APE: La validità massima di 10 anni dell’APE è subordinata al rispetto delle verifiche di efficienza energetica, soprattutto per gli impianti termici. L’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo alla prima scadenza non rispettata per queste verifiche. Se l’APE è stato emesso quando l’impianto non era a norma con i controlli, la sua validità è ridotta.
- Obbligo di censimento CAITEL: L’impianto termico deve essere censito nel CAITEL per poter emettere un APE con durata decennale. La mancata registrazione nel CAITEL impedirà l’emissione dell’APE, a meno che non rientri in specifici casi di esclusione.
- Impianti inattivi: Un impianto installato ma non ancora in funzione (inattivo) deve comunque essere censito nel CAITEL, ma non è richiesto il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE).
- Decadenza dell’APE: L’APE decade “di diritto” se non vengono rispettate le verifiche di efficienza energetica, anche se è stato originariamente emesso con validità decennale.
- Casi di esclusione: L’APE può essere emesso con validità decennale anche in assenza di impianto termico o nei casi di impianti dismessi, disattivati, o non rientranti nella definizione di “impianto termico” secondo la normativa.
Vi invitiamo a prendere visione del documento allegato a questa comunicazione per una completa comprensione delle nuove disposizioni.