Con l’approssimarsi della stagione estiva, si intensificano sul territorio i tradizionali eventi, le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo. A questo proposito, il Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia ha inviato una nota ufficiale agli Ordini professionali e ai Comuni per fare chiarezza sulle modalità di partecipazione del Comando alle Commissioni (CCVLPS) e per ricordare i confini normativi entro cui è necessaria la loro convocazione.
Per facilitare l’attività dei nostri iscritti impegnati nella progettazione, nell’allestimento e nella gestione della sicurezza di questi eventi, riassumiamo di seguito i punti chiave e le novità introdotte.
1. Quando NON è previsto l’intervento della Commissione di Vigilanza
Il Comando ha evidenziato che diverse richieste di convocazione giunte dagli enti locali riguardano in realtà eventi esclusi dall’obbligo di verifica collegiale. In particolare, l’intervento della Commissione non è previsto nei seguenti casi:
- Eventi con capienza inferiore a 200 persone: In questi casi, ai sensi del TULPS (modificato dal DPR 311/2001 e dal D.Lgs. 222/2016), i pareri preliminari e le verifiche sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato e iscritto all’Albo.
- Manifestazioni in luogo pubblico (piazze, parchi, vie cittadine): Se l’evento prevede il semplice onere di preavviso al Questore ai sensi dell’art. 18 del TULPS, la Commissione non interviene. L’attivazione serve solo laddove scatti il regime autorizzatorio (licenza del Sindaco) previsto dagli artt. 68 e 69.
- Sagre e feste di paese “pure”: Ovvero manifestazioni in cui sono presenti solo installazioni di bancarelle o autonegozi per l’esposizione e la vendita di merci, senza che vi siano attività riconducibili al vero e proprio “pubblico spettacolo”.
2. Semplificazioni definitive per lo Spettacolo dal Vivo (Max 2.000 persone)
Una delle novità più rilevanti riguarda la stabilizzazione del regime di semplificazione (art. 7, c. 2 del D.L. n. 201/2024 “Cultura”, convertito dalla Legge n. 16/2025).
Per gli spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche) che ospitano fino a un massimo di 2.000 partecipanti e si svolgono tra le ore 08:00 e le 01:00 del giorno successivo, è sufficiente presentare la SCIA al SUAP.
⚠️ Attenzione ai limiti della semplificazione: * Solo ballo “passivo”: La semplificazione si applica esclusivamente se il pubblico assiste in modo passivo allo spettacolo (es. una coreografia di danza). Non si applica agli intrattenimenti danzanti “attivi” in cui è l’utenza stessa a ballare. * Strutture idonee: Il pubblico deve stazionare all’interno di strutture allestite per la tutela della pubblica incolumità. * Nessun vincolo: La SCIA non può sostituire i regimi ordinari se nel luogo dell’evento sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
3. Obblighi per i Progettisti e Tempistiche di Convocazione
Laddove la Commissione di Vigilanza sia invece obbligatoria, la documentazione tecnica – che include la relazione tecnica e gli elaborati grafici (planimetrie generali, piante e sezioni in scala adeguata) conformi al DM 7 agosto 2012 – verrà esaminata esclusivamente all’interno delle Commissioni stesse o nei Tavoli Tecnici dedicati.
Al fine di permettere una corretta programmazione e la preventiva verifica documentale, il Comando VVF ha fissato un termine tassativo: le convocazioni devono pervenire con un anticipo non inferiore a 7 giorni rispetto alla data di svolgimento della Commissione.
Si ricorda inoltre che i pareri della Commissione sono validi solo se adottati in presenza di tutti i componenti obbligatori previsti dal TULPS.
I Riferimenti Normativi da Consultare
Per la progettazione e gestione in sicurezza degli eventi, i professionisti devono fare riferimento alla normativa vigente, tra cui i testi principali richiamati dal Comando:
- DM 19/08/1996: Regola tecnica per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
- DM 18/03/1996: Norme di sicurezza per impianti sportivi.
- DM 18/05/2007: Norme di sicurezza per lo spettacolo viaggiante.
- DM 03/08/2015: Codice di Prevenzione Incendi.
- Nota STAFFCNVVF prot. 3794 (12/3/2014): Raccomandazioni per mercati su aree pubbliche e strutture commerciali di cottura alimenti (autonegozi).
- DM 02/09/2021: Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e requisiti degli addetti alle emergenze (artt. 2 e 4).
L’Ordine invita tutti gli iscritti che operano nel settore del pubblico spettacolo a prendere visione dei dettagli operativi sopra elencati per garantire la massima fluidità nell’iter autorizzativo delle manifestazioni estive sul nostro territorio.