Si informa che il Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia ha trasmesso una nota ufficiale (prot. 11629 del 15 giugno 2026 della Direzione Centrale, recepita dal Comando locale) volta a fare chiarezza sulla gestione dei procedimenti di prevenzione incendi (Artt. 3 e 4 del DPR 151/2011) all’interno della Conferenza di Servizi decisoria (Art. 14, co. 2 della L. 241/1990).
L’obiettivo del documento è garantire un’applicazione uniforme della disciplina, eliminando le incertezze interpretative e snellendo le criticità procedurali che spesso rallentano l’iter dei progetti.
Competenza del Comando: Categorie B e C
Il Comando ha ribadito che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esprime il proprio parere preventivo esclusivamente per le attività classificate in Categoria B e C ai sensi del DPR 151/2011, per le quali è previsto l’avvio del procedimento di Valutazione del Progetto (Art. 3).
- Attività di Categoria A: Non è prevista la valutazione preventiva del progetto. Di conseguenza, ai soli fini antincendio, la Categoria A non richiede il parere del Comando in sede di Conferenza di Servizi, fermo restando l’obbligo di presentazione della SCIA (Art. 4) prima dell’inizio dell’attività e i successivi controlli d’ufficio.
Modifiche ad attività esistenti o già approvate
Qualora la Conferenza di Servizi riguardi modifiche a un’attività esistente (o già dotata di valutazione favorevole ma non ancora esercitata), la documentazione tecnica dovrà descrivere con precisione la natura della modifica e la sua rilevanza ai fini antincendio (con riferimento all’Art. 4, comma 6 del DPR 151/2011). Dovrà essere chiaramente indicato se l’intervento:
- Comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, richiedendo una nuova valutazione del progetto (per cat. B e C) e successiva SCIA;
- Richieda la sola presentazione della SCIA;
- Possa essere documentato direttamente in sede di rinnovo periodico di conformità, senza alcuna determinazione preventiva del Comando.
Documentazione obbligatoria per Categorie B e C
Per l’acquisizione del parere favorevole all’interno della Conferenza di Servizi, è condizione necessaria produrre la seguente documentazione:
- Modello PIN 1-2023 (ovvero Mod. PIN 1-2023-PNRR in caso di attività PNRR, PNC e ZES);
- Marca da bollo da € 16,00 (salvo esenzioni di legge);
- Ricevuta di pagamento degli oneri dovuti per i servizi di prevenzione incendi;
- Relazione tecnica ed elaborati grafici (planimetria generale, piani e sezioni) redatti ai sensi dell’Art. 3, comma 2, lett. a) del DM 7 agosto 2012 (Allegato I).
Il Comando confida nella collaborazione dei professionisti e degli enti terzi per una corretta selezione preliminare delle istanze, evitando l’inclusione in Conferenza di Servizi di pratiche relative ad attività che non necessitano dell’atto di assenso preventivo del Corpo.