Si informa la comunità professionale degli Ingegneri della Provincia di Imperia che la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la Nota del 22 luglio 2026 (prot. n. 0015002). La circolare fornisce importanti chiarimenti applicativi in merito al paragrafo G.2.7 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di Prevenzione Incendi), riguardante l’impiego di norme e documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali.
1. Inquadramento e Principi Generali
Il paragrafo G.2.7 del Codice consente al progettista di ricorrere a standard internazionali o esteri riconosciuti (es. NFPA, FM Global, BS, DIN, CEA, VdS, SFPE, ecc.). Tuttavia, la circolare ribadisce due condizioni imprescindibili:
- Applicazione Integrale: Le norme estero/internazionali devono essere applicate nella loro completezza, evitando selezioni parziali o decontestualizzate che compromettano la coerenza della strategia antincendio.
- Qualificazione e Marcatura CE dei Prodotti: Sebbene vi sia pari dignità formale tra standard europei ed extra-UE, l’impiego di questi ultimi comporta l’onere per il professionista di dimostrare il rispetto degli obblighi relativi alla marcatura CE o alle omologazioni nazionali di tipo (es. reazione e resistenza al fuoco). L’uso di standard di origine europea risulta quindi spesso più agevole sul piano procedurale.
2. Documentazione Operativa per Attività B e C (D.P.R. 151/2011)
Per i progetti relativi ad attività di categoria B e C condotti mediante l’ausilio del Cap. G.2.7, il professionista antincendio è tenuto ad esplicitare nella documentazione tecnica da presentare al Comando VV.F. competente:
- Motivazione del ricorso allo standard alternativo: Inadeguatezza delle soluzioni conformi del Codice oppure dimostrazione del raggiungimento di prestazioni e livelli di sicurezza superiori (es. recepimento del progresso tecnologico).
- Finalità della soluzione: Esplicitazione se volta alla verifica delle soluzioni alternative (par. G.2.6.5.2) o alla verifica del livello di prestazione delle misure (par. G.2.6.4).
- Valutazione d’idoneità e parametri: Dimostrazione dell’idoneità in relazione ai profili di rischio dell’attività e dettaglio dei principali parametri di calcolo.
- Qualificazione dei prodotti: Evidenza della conformità alle direttive europee di prodotto (marcatura CE) e alle disposizioni nazionali di approvazione.
3. Matrice delle Soluzioni Alternative per la Protezione Attiva
La nota chiarisce che l’ambito di maggior rilievo del Cap. G.2.7 risiede nella protezione attiva (Capitoli S.6, S.7 e S.8 del Codice). La circolare propone un quadro di riferimenti riconosciuti, tra cui:
- Controllo ed Estinzione Incendi (S.6):
- Sprinkler: NFPA 13, FM DS 2.0, CEA 4001, UNI EN 12845-2 (pubblicata nel 2025, provvisoriamente gestita ex G.2.7).
- Gassosi: NFPA 2001, FM DS 4.9, CEA 4008.
- Water Mist: NFPA 750, FM DS 4.2.
- Aerosol condensato: NFPA 2010.
- Riduzione di ossigeno: FM DS 4.13, VdS 3527.
- Rivelazione, Allarme ed EVAC (S.7):
- IRAI: UNI CEN/TS 54-14, BS 8539-1/-6, NFPA 72, FM DS 5.48.
- EVAC: BS 8539-8/-9, NFPA 72 (cap. 18 e 24), FM DS 5.40.
- Controllo Fumi e Calore (S.8):
- Ventilazione Orizzontale (SFOV): UNI CEN/TS 12101-11 (parcheggi), NFPA 88A.
- SENFC / SEFFC: CEN/TR 12101-5, DIN 18232-2/-5, BS 7346-4, NFPA 92.
Nota d’attenzione: Per la compatibilità dei componenti degli impianti a gas (UNI 11512) e per la compatibilità e connettività dei componenti IRAI (UNI EN 54-13) non è ammesso l’impiego di soluzioni alternative esterne al corpo normativo di riferimento.
4. Raccomandazioni dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia raccomanda a tutti i professionisti iscritti di curare con il massimo rigore la relazione tecnica a corredo dei progetti antincendio alternativi, per garantire un percorso istruttorio fluido ed evitare preavvisi di reiezione in sede di valutazione di progetto presso il Comando dei Vigili del Fuoco.