
Nuovo Testo Unico 2026 per l’Aggiornamento della Competenza Professionale
Entra in vigore il 1° gennaio 2026
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato, nella seduta del 17 novembre 2025, il nuovo Testo Unico 2026.0 delle Linee di Indirizzo per l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. La successiva seduta del 28 novembre 2025 ne ha definito la decorrenza ufficiale. CIRC CNI 361-PROT CNI 12801U-01…
Questo importante aggiornamento normativo raccoglie, armonizza e sostituisce tutte le precedenti versioni delle Linee di Indirizzo, andando a costituire il riferimento unico per la gestione e l’erogazione della formazione continua degli Ingegneri a livello nazionale. Il nuovo documento – pubblicato in allegato – disciplina in modo completo le modalità di attribuzione dei CFP, l’organizzazione degli eventi formativi, il ruolo dei Provider e degli Ordini territoriali, oltre alle forme di apprendimento formale, non formale e informale. 2025.11.28_Testo Unico formazio…
Entrata in vigore
Come indicato nella Circolare CNI n. 361/2025, il Testo Unico 2026.0 entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituirà integralmente ogni versione precedente delle Linee di Indirizzo. Fino al 31 dicembre 2025 rimarrà attivo il regime transitorio già in essere, necessario per consentire gli ultimi aggiornamenti tecnici della piattaforma nazionale www.formazionecni.it. CIRC CNI 361-PROT CNI 12801U-01…
Le principali novità introdotte
Tra le modifiche più rilevanti, il CNI evidenzia:
- la possibilità di svolgere FAD a livello nazionale tramite convenzioni, ampliando la fruibilità dei corsi;
- una ridefinizione delle modalità di erogazione della formazione aziendale;
- una più chiara disciplina per eventi in presenza, videoconferenza, FAD sincrona e asincrona;
- nuove regole per collaborazioni con partner e sponsor, per garantire trasparenza e qualità dell’offerta;
- una struttura più organica che semplifica la gestione dei CFP e dei procedimenti formativi.
Ulteriori istruzioni operative saranno comunicate dal CNI tramite successive circolari e incontri dedicati. CIRC CNI 361-PROT CNI 12801U-01…
Documenti allegati
📎 Circolare CNI n. 361/2025 – Approvazione Testo Unico 2026
📎 Testo Unico 2026.0 – Linee di Indirizzo per l’Aggiornamento della Competenza Professionale
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia invita tutti gli iscritti a prendere visione della nuova normativa, in vista dell’entrata in vigore del 1° gennaio 2026.
Per eventuali chiarimenti, la Segreteria rimane a disposizione.
Nella seduta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 5 giugno 2024 è stato approvato in via definitiva il nuovo Testo Unico delle Linee di Indirizzo per l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.
Il nuovo Testo Unico 2024 comporterà un aggiornamento della Piattaforma unica nazionale www.formazionecni.it che è già stato avviato da parte della Fondazione CNI. Per consentire un ordinato passaggio al nuovo sistema, il Consiglio Nazionale, nella seduta del 25 giugno u.s. ha deciso che le nuove Linee di indirizzo entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e che in conseguenza il periodo transitorio venga prorogato fino al 31 dicembre 2024.
LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
TESTO UNICO 2025
In data 20/07/2013 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli ingegneri.
Il Regolamento (vedi sotto) disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (DPR 137/2012).
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
Si possono conseguire CFP con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione all’Albo (90 CFP se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni) e con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, scelte dal professionista.
Le attività di formazione professionale continua possono essere di tre tipi: non formale, informale e formale.
Sono attività di formazione non formale:
– la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge,
– la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI,
– la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stages formativi.
Un’ora equivale a un CFP (esclusi gli stages).
L’articolo 4 illustra i requisiti che le attività di formazione non formale devono avere per essere riconosciute dal CNI. Tutte le attività formative riconosciute saranno consultabili in una banca dati on-line istituita presso il CNI.
Le attività di formazione informale sono:
– l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile,
– la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine,
– pubblicazioni qualificate, brevetti,
– la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI,
– la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior,
– la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.
Sono attività di formazione formale:
-la frequenza corsi di master di primo e secondo livello,
– dottorati di ricerca
– la frequenza di corsi universitari con esame finale.
Il CNI può autorizzare associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti all’organizzazione attività di formazione non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP. Le associazioni e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione devono richiederla al CNI, secondo le istruzioni di cui all’allegato B. L’autorizzazione vale due anni e può essere revocata qualora vengano meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.
Gli Ordini possono fare controlli a campione sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito di definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l’offerta formativa, monitorare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i corsi, promuovere l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.
Gli Ordini territoriali organizzano le attività formative secondo le linee di indirizzo, riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal CNI e assegnano il numero di CFP, gestiscono la banca dati dei CFP degli iscritti; possono istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.
Gli Iscritti sono tenuti a comunicare all’Ordine i CFP conseguiti con corsi tenuti da altri soggetti e a conservare la documentazione attestante i CFP conseguiti.
Si può essere esonerati dall’obbligo di aggiornamento in caso di:
– maternità o paternità, per un anno;
– servizio militare volontario e servizio civile;
– grave malattia o infortunio;
– altri casi di documentato impedimento.
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio 2014 (anno solare successivo a quello dell’entrata in vigore del Regolamento). Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP, le attività formative svolte nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore del Regolamento.
Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale
Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale
TESTO UNICO 2018