Reg. reg. 1/2018 art. 4. Perditaparziale dei requisiti dei Certificatori.Circolare interpretativa.

Data:
20 Novembre 2024

Questo Settore ha inteso approfondire, sotto il profilo giuridico, la questione – peraltro
già discussa nel corso del 2023 con Codesti Ordini/Collegi professionali – relativa
all’applicazione ed interpretazione dell’art. 4 del Regolamento Regione Liguria n. 1/2018 (di
attuazione dell’art. 29 L.R. n.22 del 29.05.2007 – norme in materia di energia), con
riferimento alla eventuale perdita del requisito dell’iscrizione agli Ordini/Collegi professionali
da parte dei Certificatori energetici abilitati ed iscritti nell’Elenco regionale.
Come noto, la norma regolamentare in analisi indica i requisiti per l’iscrizione
all’Elenco dei tecnici abilitati al rilascio della Certificazione energetica in Regione Liguria (ex
art. 30, c.2 L.R. n.22/2007), prevedendo due modalità alternative:
1° – essere in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 2 c. 3 lett. da a) a e) del D.P.R. n.
75/2013 oltre all’iscrizione al relativo Ordine/Collegio professionale, ove esistente,
unitamente alla abilitazione all’esercizio della professione relativa alla Progettazione di
edifici e impianti asserviti;
2° – essere in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 2 c. 4 lett. da a) a d) del D.P.R. n.
75/2013, oltre all’attestato di frequenza con superamento dell’esame del corso di
formazione per certificatore energetico.
In relazione alla alternatività di cui sopra, però, per quanto attiene alla seconda
fattispecie, il D.P.R. n. 75/2013 all’art. 2 comma 4, oltre ai titoli di studio specifici di cui alle
sopracitate lettere da b) a d), comprende, alla lettera a), anche il richiamo ai titoli di cui al
caso 1°. Infatti, la norma citata prevede, tra i requisiti, anche: “i titoli di cui al comma 3, ove
non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi”.

Di tal ché risulta così introdotta un’ulteriore alternativa (3°) che si configura qualora il
soggetto sia in possesso dei titoli di studio di cui al caso 1°, ma non sia abilitato in tutti i
campi della Progettazione. In questo terzo caso, il soggetto dovrà necessariamente aver
frequentato o frequentare il corso di formazione e superato il relativo esame per poter
essere iscritto nell’Elenco regionale dei Certificatori, ma senza necessità di iscrizione
all’Ordine/Collegio professionale di riferimento, ciò in quanto questo requisito non è
richiesto nel caso 2°, di cui il caso 3° rappresenta una specie peculiare (di seguito, anche
caso 2°-3°).
Pertanto, per l’iscrizione all’Elenco regionale e l’abilitazione ad operare su SIAPEL
come Certificatore energetico, mentre chi è in possesso di un titolo di studio di cui
all’alternativa 1°, iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale ed abilitato all’esercizio
della professione di progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, non ha
l’obbligo di frequenza del corso e superamento del relativo esame, chi è in possesso di un
titolo di studio di cui al caso 2°-3° dovrà semplicemente (ed obbligatoriamente) aver
frequentato il corso per certificatore e superato il relativo esame finale.
Si consideri che un soggetto che disponga dei titoli di studio di cui al caso 1°, che sia
stato espunto per qualunque ragione dall’Albo professionale di riferimento, viene a trovarsi
nelle stesse condizioni di chi, con i medesimi titoli (casi 1° e 3°, identici sotto questo profilo),
non si sia mai iscritto all’Albo, ed in tale condizione – per parità di trattamento – la norma gli
consente di operare come Certificatore a fronte del positivo superamento dell’esame
conclusivo del corso di formazione.
Da quanto sopra esposto, e sulla base della previsione letterale della norma, risulta
possibile che un Certificatore sia in possesso contemporaneamente sia dei requisiti del
caso 1°, che dei requisiti del caso 2°-3°. Questo implica che tale soggetto – in questa ipotesi

  • possa esercitare l’attività di Certificatore pur se sospeso/cancellato/decaduto/radiato dal
    suo Ordine/Collegio professionale.
    Peraltro, il Modulo di iscrizione all’Elenco dei Certificatori non differenzia l’iscrizione
    sulla base dei requisiti di cui al caso 1° o dei requisiti di cui al caso 2°-3°, in quanto consente
    al soggetto di indicare tutti i requisiti, anche cumulativi, di cui egli sia effettivamente in
    possesso al momento della presentazione della domanda

Anche la DGR n.447/2014 del 18.04.2014, precedente rispetto al Regolamento
regionale n.1/2018, individuava i tre distinti casi sopra descritti e consentiva l’iscrizione
all’Elenco dei Certificatori a seguito della frequenza del corso di formazione con
superamento dell’esame finale, qualora il possesso dei titoli di cui al caso 1° da parte di un
soggetto non fosse stata corredata dall’iscrizione all’Ordine/Collegio professionale.
Pertanto, da un lato il corso di formazione con superamento dell’esame risulta
necessario soltanto per chi non è iscritto (o non lo sia più) all’Ordine/Collegio professionale
(pur avendo eventualmente i requisiti per iscrivervisi), dall’altro lato la mancata iscrizione
all’Ordine/Collegio professionale (o la sospensione/cancellazione/decadenza/ radiazione
dallo stesso) in presenza del corso di formazione con superamento dell’esame risulta
ininfluente sulla possibilità di esercizio dell’attività di Certificatore energetico.
Per questi motivi, un soggetto iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale che
venisse cancellato/sospeso/dichiarato decaduto/radiato, perderebbe teoricamente il
requisito e non potrebbe esercitare attività di Certificatore energetico, salva la possibilità
per lo stesso di proseguire nell’attività di certificazione nei termini che seguono:
1) a seguito di successiva frequenza da parte dello stesso al corso di formazione \
La struttura regionale e/o la delegata IRE S.p.A., ricevute le comunicazioni di
cancellazione/sospensione/decadenza /radiazione del soggetto da parte degli Ordini e dei
Collegi professionali ex art. 4 comma 1-bis del R.R. 1/2018, esperisce l’istruttoria per verificare
in quale delle fattispecie di cui sopra ricada il soggetto.
Per tutto quanto sopra, risulta altresì non accoglibile la tesi – in passato sostenuta da alcuni
Ordini/Collegi professionali – secondo cui la possibilità di continuare a certificare in caso di
decadenza/cancellazione/sospensione/radiazione dall’Albo professionale per un soggetto che
possa vantare tra i requisiti anche un titolo di studio di cui al caso 1°, possa essergli
riconosciuta soltanto se il medesimo soggetto disponga contemporaneamente di un titolo di
studio di cui al caso 2°, ciò in quanto la discriminante ex lege per l’esercizio dell’attività di
Certificatore non è fondata sul titolo di studio posseduto dal soggetto, ma sulla frequenza da
parte dello stesso del corso di formazione con superamento del relativo esame finale.
La presente circolare sarà pubblicata sulla pagina web di SIAPEL. Si prega di garantirne la
meglio ritenuta e più ampia diffusione.