Nuove disposizioni per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ex L. 818/84
Il giorno 27 agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2011 recante “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139” (ex. L. 818/84).
Il provvedimento modifica, in parte, le modalità di iscrizione dei professionisti ingegneri negli elenchi dei professionisti abilitati alle prestazioni in campo della prevenzione incendi tenuti dal Ministero dell’Interno.
A seguito delle modifiche introdotte dal DM 05/08/2011 i requisiti previsti per richiedere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139” (ex. L. 818/84) sono:
□ Iscrizione all’albo professionale;
□ Attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione in prevenzione incendi.
Tra i requisiti per l’iscrizione negli elenchi non è più richiesta l’anzianità biennale che, unitamente all’attestazione del corso consentiva l’iscrizione, così come non è più prevista l’anzianità di iscrizione all’albo di almeno dieci anni.
Per mantenere l’iscrizione negli elenchi sarà obbligatorio frequentare, nei cinque anni successivi all’iscrizione, corsi o seminari di aggiornamento della durata complessiva di 40 ore. Per coloro già iscritti i cinque anni decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.
I programmi dei corsi di aggiornamento sono in via di definizione da parte del Ministero dell’Interno.
Ogni aggiornamento al riguardo sarà pubblicato dall’Ordine sul proprio sito.