Collaudo statico e certificazione energetica: il CNI cancella il vecchio divieto di incompatibilità
Importante svolta interpretativa per i professionisti del settore edilizio: il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la Circolare n. 418/2026, ha ufficialmente superato il proprio precedente e restrittivo orientamento, decretando la piena compatibilità tra l’incarico di collaudatore statico e quello di certificatore energetico per lo stesso edificio o impianto.
Il superamento del vecchio parere del 2011
Fino ad oggi, la linea di riferimento per gli iscritti era rappresentata dal parere CNI del 20 giugno 2011 (prot. n. 2741), che sanciva la totale e reciproca incompatibilità tra le due funzioni. Tale divieto poggiava sull’esigenza di garantire la massima terzietà del collaudatore statico rispetto a chiunque partecipasse alle fasi realizzative dell’opera.
Tuttavia, a seguito di un approfondito riesame sollecitato dal Vicepresidente Remo Giulio Vaudano e formalizzato nella seduta dell’11 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale ha radicalmente rivisto questa posizione, riconoscendo che l’ipotizzata incompatibilità non trova alcun fondamento giuridico nelle normative vigenti. Il vecchio parere del 2011 deve pertanto intendersi annullato e integralmente sostituito dalle nuove linee guida.
Le ragioni tecniche della compatibilità
L’analisi del CNI ha evidenziato come la normativa sul collaudo statico (Legge n. 1086/1971) e la disciplina sulla certificazione energetica (D.Lgs. n. 115/2008 e DPR n. 75/2013) viaggino su binari paralleli ma non conflittuali:
- Estraneità al processo di realizzazione: Entrambe le figure intervengono in una fase in cui le scelte progettuali e l’esecuzione materiale dell’opera sono già concluse. Il collaudatore statico verifica la sicurezza strutturale a posteriori, mentre il certificatore energetico fotografa le prestazioni dell’involucro e degli impianti.
- Il parallelismo con il collaudo tecnico-amministrativo: La circolare estende coerentemente lo stesso principio anche al collaudo tecnico-amministrativo complessivo. Poiché il collaudatore non prende parte alle fasi di progettazione, direzione o esecuzione dell’opera, mantiene la natura di soggetto esterno e indipendente.
- Nessun conflitto di interessi sul piano energetico: Il DPR 75/2013 stabilisce i requisiti di indipendenza e imparzialità del certificatore energetico. I divieti espliciti colpiscono la concomitanza con i ruoli di progettista o direttore dei lavori (e le parentele con il committente), ma non menzionano in alcun modo la figura del collaudatore delle strutture, le cui mansioni non influenzano la prestazione termica o impiantistica del fabbricato.
Maggiori opportunità ed efficienza per i committenti
Questa decisione rappresenta un’ottima notizia per la categoria e per il mercato della tutela edilizia. La possibilità di affidare a un unico professionista indipendente sia il collaudo strutturale che la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) consente di:
- Snellire le procedure di fine lavori e agibilità degli immobili.
- Ottimizzare i tempi di sopralluogo e di analisi della documentazione tecnica.
- Offrire un pacchetto di prestazioni coordinate e competitive ai committenti, mantenendo intatti i requisiti di rigore e imparzialità richiesti dalla legge.
Invitiamo tutti gli iscritti dell’Ordine di Imperia a prendere visione del testo ufficiale della circolare per una corretta applicazione delle nuove direttive nei propri contratti professionali.
Allegati disponibili per il download:
- Circolare CNI n. 418/2026 – Nuove disposizioni compatibilità incarichi.