Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la Circolare n. 417/2026, ha diffuso un fondamentale aggiornamento interpretativo ottenuto direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). La nota ministeriale (prot. n. 6587 dell’8 aprile 2026) mette finalmente ordine a una controversia che aveva sollevato forte apprensione tra i liberi professionisti del nostro territorio.
Il contesto: l’allarme del vecchio parere MIT n. 3520/2025
La vicenda trae origine dal parere n. 3520 emanato il 3 giugno 2025 dal Servizio Supporto Giuridico del MIT. In quella sede, con una formulazione decisamente stringata, era stato affermato che le attività di revisione, adeguamento e compensazione dei prezzi contrattuali a favore dell’appaltatore rientrassero tra le normali funzioni del Direttore dei Lavori, escludendo l’erogazione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
Questa interpretazione aveva spinto molte stazioni appaltanti a congelare o decurtare le maggiorazioni sui compensi dei Direttori dei Lavori esterni, nonostante il sensibile aumento delle responsabilità e dei carichi di lavoro legati al ricalcolo delle analisi prezzi.
Il CNI si era immediatamente opposto a questa lettura contraria al D.M. 17 giugno 2016, inviando una formale richiesta di riesame e ritiro nell’agosto 2025.
La svolta del Ministero: netta distinzione tra DL interni ed esterni
Con la nuova nota dell’aprile 2026, la Direzione Generale del MIT ha accolto le ragioni del mondo professionale introducendo una netta linea di demarcazione basata sulla natura dell’incarico:
- Direzione Lavori interna (personale della stazione appaltante): l’adeguamento contabile dei prezzi fa parte dei doveri d’ufficio e non comporta indennità accessorie.
- Direzione Lavori affidata a professionisti esterni: in questo caso si applica la disciplina inderogabile dell’art. 41 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 209/2024).
Il MIT ha chiarito ufficialmente che per gli incarichi esterni i corrispettivi devono essere determinati applicando i parametri fissati dal D.M. 17 giugno 2016 (richiamato dall’Allegato 1.13 del Codice).
Il principio di corrispettività e la tutela dell’Equo Compenso
Il pronunciamento ministeriale fa esplicito riferimento alla Legge n. 49/2023 sull’equo compenso, ribadendo che i corrispettivi stabiliti dai parametri ministeriali non possono essere assoggettati a ribassi selvaggi tali da compromettere la dignità e l’equità della prestazione professionale.
Viene richiamato il principio fondamentale della corrispettività delle prestazioni: se la Pubblica Amministrazione richiede al professionista esterno attività ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite nella convenzione, tali prestazioni devono essere autonomamente e adeguatamente remunerate.
Come calcolare le prestazioni aggiuntive in corso d’opera
La circolare del CNI puntualizza le modalità applicative per la quantificazione dell’onorario aggiuntivo spettante al Direttore dei Lavori a seguito dell’aggiornamento prezzi:
- Per le varianti e l’adeguamento prezzi: il corrispettivo per l’attività istruttoria va calcolato applicando l’aliquota QcI.07 (“Variante della quantità del progetto in corso d’opera”), prendendo come base l’importo delle somme aggiuntive riconosciute all’impresa.
- Per le attività di esecuzione: tutte le prestazioni riferibili all’effettiva esecuzione dei lavori (identificate complessivamente dalle aliquote QcI) devono essere ricalcolate sul consuntivo lordo dell’opera, ovvero l’importo finale comprensivo degli incrementi dovuti alla revisione prezzi.
Le attività suscettibili di revisione del corrispettivo non includono solo la Direzione Lavori in senso stretto, ma si estendono anche alla contabilità (a misura o a corpo), alle attività dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, nonché al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (aliquota QcI.12).
Il commento dell’Ordine
Il risultato ottenuto dal CNI rappresenta una vittoria di grandissimo rilievo per la tutela della sussistenza economica e delle responsabilità civili e penali che gravano sui professionisti esterni quando direzionano un’opera il cui valore economico complessivo sia aumentato.
Invitiamo tutti gli iscritti dell’Ordine di Imperia a prendere attenta visione della circolare allegata e ad applicare rigorosamente questi criteri nella negoziazione e nella liquidazione delle proprie spettanze professionali con gli enti pubblici e le stazioni appaltanti del nostro territorio.
Allegati disponibili per il download:
- Circolare CNI n. 417/2026 (comprensiva della Nota MIT prot. 6587/2026).