Sezione di Amministrazione Trasparente

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Riferimento normativo

Art. 5 D.Lgs. 33/2013

Contesto

ACCESSO CIVICO

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo (*), ovvero del diritto di conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n.24 del 1990.

Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere ed ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenute, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Per l’esercizio dell’accesso civico rivolgersi a:

  • Ing Giuseppe Cervoni in qualità di Consigliere Segretario dell’ordine

Email: segreteriaimperia@ordingegneri.it

PEC: ordine.imperia@ingpec.eu

telefono: +39 0184 530799

Titolare del potere sostitutivo:

  • Ing. Miceli Giambattista - consigliere dell’Ordine e RPCT dell’ordine

Email: segreteriaimperia@ordingegneri.it

PEC: ordine.imperia@ingpec.eu

telefono: +39 0184 530799

Ultimo Aggiornamento: 11/03/2024

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